Art.1
- Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificamente
concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri
contratti di vendita fra le parti.
Il riferimento ad eventuali termini commerciali ( Franco Deposito,
FOB, CIF, ecc. ) si intenderà fatto agli Incoterms della Camera
di commercio internazionale, nel testo in vigore al momento della
conclusione del contratto.
Tutti i contratti di vendita fra le parti, nonché le presenti
condizioni generali, saranno disciplinati dalla legge italiana
ed in particolare dalla legge uniforme sulla vendita internazionale
di cose mobili materiali, ratificata con L.21 giugno 1971, nonché
dalla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita
internazionale di cose materiali, ratificata in pari data;
le eventuali deroghe o richiami delle parti a specifici articoli
della legge italiana non implicano un'esclusione dell'applicazione
delle succitate leggi uniformi per quanto compatibili con la disciplina
contrattuale.
Art.2
(Formazione ed oggetto del contratto)
- L'offerta del venditore si considera ferma ed irrevocabile soltanto
se viene dallo stesso qualificata tale per iscritto ed è in essa
specificato un termine di validità della clausola.
Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio
del venditore non sono per impegnative fino a quando non siano
confermate dal venditore stesso.
L'accettazione di un contratto da parte del compratore, comunque
effettuata, comporta la sua adesione alle presenti condizioni
generali.
Nel caso in cui l'offerta o l'accettazione del compratore facciano
riferimento ad un campione offerto dal venditore, si intende che
questo, salvo diversa espressa pattuizione scritta, nella fornitura
è vincolato alle caratteristiche del campione nei soli limiti
di una ragionevole approssimazione.
Nel caso in cui il venditore riferisca la sua prestazione ad un
campione fornito dal compratore, il venditore stesso sarà responsabile
- salvo diversa pattuizione scritta - della conformità della prestazione
stessa alle sole caratteristiche apparenti del campione.
Art.3
(Garanzia) - Gli articoli venduti
e di cui all'ordine sul retro che non rechino l'etichetta "OMOLOGATO"
possono essere montati stabilmente solo nei paesi che ne consentono
l'applicazione ovvero possono essere destinati solo ad allestimenti,
ad uso esclusivamente espositivo, vetrinistico od in preparazioni
speciali usate nelle varie manifestazioni settoriali su aree private;
infatti tali articoli non sono conformi al codice della strada
italiano. Pertanto il venditore declina ogni responsabilità di
qualsiasi natura per quanto riguarda l'uso su strada o comunque
diverso da quelli sopraindicati, sensibilizzando i rivenditori
ad informare l'acquirente finale prima di vendere o procedere
all'installazione degli articoli stessi.
Il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti a quanto
espressamente concordato.
La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti
a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili
al venditore, e non si applica nel caso in cui il compratore non
prova di avere effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione
dei prodotti.
La garanzia ha una durata limitata a sei mesi, decorrenti dalla
data della consegna, ed è subordinata alla regolare denunzia effettuata
dal compratore ai sensi dell'articolo seguente, nonché all'espressa
richiesta scritta al venditore di effettuare un intervento in
garanzia. In virtù della suddetta richiesta, il venditore è tenuto,
a sua scelta ed alternativamente:
Salvo dolo o colpa grave del venditore, l'eventuale risarcimento
del danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo
di fattura dei prodotti contestati.
La garanzia qui pattuita è assorbente e sostitutiva delle garanzie
legali per vizi e difformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità
del venditore comunque originata dai prodotti forniti; in particolare,
il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento
del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.
Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere
fatta valere nei confronti del venditore.
Art.4
(Reclami) - I reclami
relativi alle merci vendute per vizi e difetti di qualità o non
conformità che il compratore potrebbe rilevare non appena in possesso
della merce, debbono essere effettuati dal compratore, a pena
di scadenza, non oltre otto giorni dal momento in cui i prodotti
sono pervenuti sul luogo di destinazione.
I vizi, difetti o non conformità occulti debbono essere denunciati,
a pena di decadenza, non oltre tre mesi dalla data della consegna.
I reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata
indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i
vizi o le difformità contestate.
Eventuali resi dei prodotti contestati dovranno essere effettuati
mediante spedizione al Venditore con vettori o corrieri da quest'ultimo
per espresso indicati, graditi ed autorizzati.
Qualora il reclamo risulti infondato, il compratore sarà tenuto
a risarcire al venditore tutte le spese da questi sostenute per
l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.).
Art.5
(Responsabilità del produttore)
- Il venditore è responsabile per danni a persone o cose, originati
dai prodotti venduti, solo in caso di sua provata grave negligenza
nella fabbricazione dei prodotti stessi; in nessun caso potrà
essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali,
perdite di produzione o mancati profitti.
Art.6 (Consegna)
- Salvo diversa pattuizione scritta, la vendita si intende effettuata
Franco Deposito del venditore.
Qualora il momento della consegna non sia stato espressamente
convenuto fra le parti, il venditore dovrà fornire i prodotti
entro settanta giorni dalla conclusione del contratto.
In caso di ritardata consegna, l'acquirente potrà annullare la
parte dell'ordine non consegnata solo dopo aver comunicato al
venditore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tale
sua intenzione e dopo trascorsi inutilmente 20 giorni lavorativi
a partire dl ricevimento di tale comunicazione. È comunque esclusa
qualsiasi responsabilità per danni derivanti da ritardo o mancata
consegna, totale o parziale.
Se non diversamente pattuito, la consegna Franco Deposito dei
prodotti avviene mediante spedizione al compratore a mezzo vettore
o corriere di gradimento del compratore stesso, al quale faranno
carico tutte le spese.
Art.7 (Pagamenti)
- I pagamenti dovranno essere effettuati, salvo diverso accordo
scritto, contestualmente alla consegna, presso l'Istituto bancario
indicato dal venditore. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti
o ausiliari di commercio del venditore non si intendono effettuati
finché le relative somme non pervengono al venditore.
Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore
il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contatti
in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché
il diritto al risarcimento degli eventuali danni.
Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di
contestazione o controversia, salva la facoltà per lo stesso di
depositare le somme dovute presso una banca indicata dal venditore
già al momento dell'ordine fino a quando la controversia non sia
stata risolta, vincolando la banca indicata a trasmettere tali
somme al venditore in caso di risoluzione della controversia in
senso favorevole al venditore.
In caso di interventi, di sostituzioni o modifiche di pezzi del
veicolo del compratore, il compratore stesso è tenuto a versare
anticipatamente una somma pari al 25% dell'importo totale del
preventivo ed è tenuto a versare il restante 75% alla consegna
del motociclo allo stesso.
Art.8
(Riserva di proprietà)
- Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - tutto
in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di
proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento
del prezzo nella misura permessa dalla legge del Paese dove i
prodotti si trovano.
Art.9
(Interpretazioni e modifiche) - Ogni
richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale
del venditore o di terzi si intende riferito ai documenti in vigore
al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato.
Eventuali variazioni delle condizioni contrattuali concordate
tra le parti non costituiscono novazioni del contratto, salvo
espressa volontà contraria, risultante per iscritto.
Art.10 (Controversie)
- Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai
contratti cui si applicano le presenti condizioni generali, è
esclusivamente competente il Foro del venditore; questi avrà tuttavia
facoltà di agire presso il Foro dell'acquirente.